Archivi del mese: dicembre 2017

Fake news, analfabetismo funzionale e comunicazione: c’è molto lavoro da fare @WRicciardi @drsilenzi

Anche se, almeno nel campo delle vaccinazioni, sembra che la comunicazione degli aspetti scientifici sia riuscita a indebolire il muro delle fake news c’è ancora molto da lavorare!

Un approccio sistemico sembra assolutamente necessario.

Vorrei proporvi tre riflessioni diverse sul tema.

La prima, di Gilberto Corbellini, è stata pubblicata su Il Foglio nei primi giorni di dicembre con il titolo “Abbiamo una comunicazione scientifica scadente. E non è colpa degli scienziati” https://www.ilfoglio.it/scienza/2017/12/05/news/abbiamo-una-comunicazione-scientifica-scadente-e-non-e-colpa-degli-scienziati-167158/

La seconda, di Alessandro Calvi, è stata pubblicata sul sito gli Stati Generali il 22 dicembre con il titolo “Fake news, giornali e moralismi senza più notizie” non riguarda la comunicazione scientifica, ma mi sembra molto utile per inquadrare il problema: in generale, viviamo in tempi (interessanti, forse troppo come dice Mario Sechi) caratterizzati da una comunicazione assolutamente inadeguata per una società moderna, aperta e complessa. http://www.glistatigenerali.com/media_storia-cultura/fake-news-giornali-e-moralismi-senza-piu-notizie/

La terza è un video della serie TED che può dare un respiro internazionale a questo tema intricato dal titolo “How to seek truth in the era of fake news. Si tratta di un’intervista molto chiara!

 

Rapporto sulla politica di bilancio 2018: assistenza e previdenza @Wricciardi @drsilenzi

Ecco il capitolo sulla previdenza, riportato con il titolo “Regolarizzazione dei rapporti finanziari tra Stato e INPS”, riportato nel Rapporto sulla politica di bilancio 2018 pubblicato dall’UfficioParlamentare di Bilancio. LETTURA BREVE E INTERESSANTISSIMA!!

Rapporto completo: http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/12/Rapporto-politica-di-bilancio-2018-_per-sito.pdf

Regolarizzazione dei rapporti finanziari tra Stato e INPS 

Il DDL di bilancio interviene a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS in modo da ripristinare una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell’Istituto previdenziale, attualmente gravata da una importante esposizione debitoria verso lo Stato, a cui fa fronte una rilevante esposizione creditoria.

In particolare, alla fine del 2015 l’INPS presentava nel suo bilancio un debito nei confronti dello Stato pari a 88,9 miliardi, corrispondente alla somma delle anticipazioni ricevute negli anni dal bilancio dello Stato. Contemporaneamente l’Istituto vantava crediti nei confronti del bilancio dello Stato per trasferimenti non erogati pari a 38,7 miliardi. Inoltre, la posizione dell’INPS nei confronti della Tesoreria comprendeva debiti, a fronte di anticipazioni di cassa erogate nel passato, per 32,2 miliardi e disponibilità liquide giacenti in Tesoreria per 37,7 miliardi.

L’esposizione debitoria dell’INPS verso lo Stato è in larga parte generata dal meccanismo di finanziamento della spesa previdenziale, basato solo in parte sul prelievo contributivo a carico degli assicurati, essendo la parte restante coperta mediante erogazione di risorse da parte dello Stato. La configurazione di queste ultime come anticipazioni, in luogo di trasferimenti, genera la formazione nel bilancio dell’INPS di una esposizione debitoria crescente verso lo Stato. Concorre inoltre ad aumentare tale esposizione debitoria il finanziamento mediante anticipazioni delle prestazioni assistenziali in caso di insufficienza delle dotazioni di bilancio dei corrispondenti capitoli di trasferimento o, in caso di tardiva rendicontazione da parte dell’INPS, delle prestazioni erogate. Nel caso delle prestazioni assistenziali, a fronte dell’esposizione debitoria dell’INPS per le anticipazioni ricevute si determina una corrispondente posizione creditoria per i trasferimenti da ricevere a fronte delle prestazioni erogate.

L’UPB ha recentemente evidenziato l’anomalia dei rapporti finanziari reciproci tra lo Stato e l’INPS201. Con riferimento allo stock accumulato di anticipazioni pregresse veniva proposto di operare una sterilizzazione della posizione debitoria dell’INPS verso lo Stato mediante compensazione tra partite debitorie e creditorie reciproche e attraverso il ripiano delle restanti anticipazioni. Al fine di evitare il riformarsi in futuro di un debito dell’Istituto verso lo Stato, veniva inoltre proposto di finanziare le diverse gestioni – sia di carattere assistenziale che previdenziale, per la parte non coperta da versamenti contributivi – mediante una più adeguata dotazione dei capitoli del bilancio dello Stato, limitando l’utilizzo delle anticipazioni ai soli casi di sfasamenti temporali di natura transitoria nei rapporti finanziari tra Stato e INPS. L’incidenza di tali sfasamenti potrebbe poi essere limitata accelerando i tempi di rendicontazione delle gestioni assistenziali per evitare la perenzione dei relativi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

201 Ufficio parlamentare del Bilancio (2017), “Rapporti finanziari tra bilancio dell’INPS e bilancio dello Stato”, Flash n. 6 del 3 agosto 2017.

Il DDL di bilancio interviene in proposito stabilendo che le anticipazioni di bilancio iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell’Istituto previdenziale, per un totale di 88,9 miliardi di euro, vengano compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell’importo di 29,4 miliardi di euro. Per la parte eccedente le anticipazioni si devono intendere erogate a titolo definitivo, vale a dire non se ne chiede il rimborso o la compensazione con altrettanti crediti. Con provvedimento attuativo saranno definiti i capitoli del bilancio dell’INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

Tale intervento appare idoneo a regolarizzare i rapporti pregressi, ma potrebbe non risultare sufficiente a evitare che il problema si riproponga in futuro.

Sul fronte delle gestioni assistenziali, il cui finanziamento è posto in parte a carico del bilancio dello Stato, il problema richiederebbe una più accurata definizione delle dotazioni dei capitoli di bilancio dello Stato rispetto alle prestazioni riconosciute ai beneficiari.

Sul fronte delle gestioni previdenziali resta invece da valutare come si coordini il principio del loro equilibrio finanziario202, che esclude il finanziamento a carico dello Stato degli squilibri del sistema previdenziale, con la situazione reale che vede un perdurante squilibrio tra l’ammontare dei saldi delle gestioni in avanzo e quello delle gestioni in disavanzo, con la preponderanza di queste ultime. Qualora perduri la prassi attuata in passato di finanziare tale sbilancio mediante anticipazioni, è prevedibile che possa formarsi di nuovo un’esposizione debitoria dell’INPS verso lo Stato meramente rappresentativa dello sbilancio tra i diritti soggettivi dei beneficiari e gli obblighi contributivi definiti dalla legge.

 

Ancora sulla separazione tra previdenza e assistenza @WRicciardi @drsilenzi

Siamo in campagna elettorale e, quindi, il momento migliore (sic!) per fare ulteriore confusione sulle pensioni soffiando sul fuoco del “conflitto tra generazioni”: l’antica arte del divide et impera.

Lorenzo Stevanato, già giudice amministrativo, chiarisce ulteriormente il tema.

QUELLO CHE TUTTI DOVREBBERO SAPERE

Che le pensioni (ed i pensionati) siano nell’occhio del mirino del Governo, è un fatto incontestabile.

Contributi di solidarietà e blocchi, totali o parziali, delle rivalutazioni pensionistiche sono un dato di fatto che dimostra ampiamente l’assunto. Non è tutto.

Esponenti del Governo, forze politiche, consulenti economici e fiancheggiatori vari del partito di maggioranza relativa prospettano ed auspicano interventi di ricalcolo delle pensioni (al ribasso, of course) o l’introduzione di nuovi e più estesi “contributi di solidarietà” o addirittura tagli lineari alle pensioni, sopra una certa soglia.

E’ stato anche presentato, da un variegato numero di parlamentari, un progetto di legge costituzionale (proposta di legge n. C3478) inteso a riformare l’art. 38 della Costituzione, all’evidente scopo di rimettere in discussione i trattamenti pensionistici già liquidati.

Tale proposta di modifica costituzionale, dietro il paravento letterale dell’equità, ragionevolezza e non discriminazione tra generazioni, alle quali si dovrebbe ispirare l’azione dell’INPS, nasconde il vero intento di sterilizzare il bilancio previdenziale: i pensionati più abbienti dovranno sacrificare una parte della loro pensione a favore di quelli più bisognosi, senza che il bilancio dello Stato pubblica ne sia gravato.

Sennonché i “pensionati poveri” sono quelli che non hanno versato contribuiti, o ne hanno versati pochi, in rapporto al trattamento goduto.

Non c’è niente di male, anzi, che sia garantita anche a loro una vecchiaia dignitosa.

Ma perché far pagare le loro pensioni ad altri pensionati, in una logica redistributiva, anziché dall’intera collettività attraverso la fiscalità generale? Si tratta, infatti, incontestabilmente di una spesa assistenziale e non previdenziale.

Ecco dunque, in tutta la sua gravità, il male che affligge il sistema previdenziale italiano: la commistione tra assistenza e previdenza.

Già, perché molti trattamenti pensionistici, erogati dall’INPS, sono poco o nulla sorretti da adeguata contribuzione: pensioni integrate al minimo, baby-pensioni e, in generale, pensioni assistenziali e sociali.

Ma anziché separare convenientemente le due categorie di spesa, si mantiene, anzi si aumenta la confusione tra esse.

Eppure, secondo l’art. 41 della legge n. 88 del 1989 , va assicurato l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali. Dunque, il bilancio dello Stato non deve coprire con trasferimenti a carico della fiscalità generale la differenza tra uscite per prestazioni della previdenza ed entrate contributive: vanno invece adeguate le aliquote contributive.

Già, ma qual è il bilancio previdenziale?

Coerenza vuole che, in un sistema previdenziale a ripartizione come quello vigente, in cui i contributi incamerati in un determinato periodo vengono utilizzati per finanziare le pensioni erogate in quello stesso periodo, l’entità dei contributi sia proporzionalmente commisurata.

Ed è quello che prevede l’inapplicato (ma vigente) art. 41 della legge n. 88 del 1989, sopra menzionato.

Ovvio che, invece, questa coerenza viene scardinata dalla confusione tra erogazioni previdenziali ed assistenziali.

Oltretutto, la gestione assistenziale, pure affidata all’INPS, presenta contorni tutt’altro che ben definiti.

Il 3° comma, lett. c, dell’art. 37 della legge n. 88 del 1989 ci fa capire molte cose: una “quota parte” di TUTTE, INDISCRIMINATAMENTE, le pensioni è qualificata come assistenziale.

Si tratta di un dato puramente empirico e convenzionale.

In concreto, è stata fissata una certa cifra nel 1988 (16.504 miliardi di lire) rivalutata annualmente. Nel 2016 si è trattato di 20,3 miliardi di euro che sono stati trasferiti all’INPS dal bilancio dello Stato, per coprire il disavanzo delle gestioni previdenziali (vd., sul punto, la relazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, flash n. 6, reperibile sul sito istituzionale www.upbilancio.it).

Ma quali sono le pensioni che hanno bisogno di questo sostegno assistenziale, e quali invece no?

Quali più e quali meno?

Non lo sappiamo.

E come si fa a stabilire se, e quanto, aumentare le aliquote contributive per mantenere in pareggio il bilancio previdenziale, ex art. 41 legge n. 88 del 1989?

Nemmeno possiamo saperlo, se non sappiamo precisamente qual è il bilancio (strettamente) previdenziale, nella descritta “confusione assistenziale”!

http://www.pensionatiesasperati.com/quello-che-tutti-dovrebbero-sapere/

Separare la previdenza dall’assistenza @WRicciardi @drsilenzi

Il dibattito sulla sostenibilità del sistema di welfare italiano (sanità, previdenza, assistenza) è guidato da ideologia, strumentalizzazioni e notizie verosimili, ma false. In questo dibattito, il Presidente dell’INPS Boeri spicca per non fare il suo lavoro, ma per assumere posizioni politiche che dovrebbero essere del Governo. La separazione economico-finanziaria del sistema pensionistico da quello di assistenza sociale dovrebbe essere una priorità per uno Stato che non fosse dedito, come il nostro, al gioco delle tre carte!

La previdenza dovrebbe essere sostenuta dai contributi: essa costituisce ancora, almeno formalmente, una retribuzione differita. L’assistenza sociale dovrebbe essere sostenuta dalla tassazione ordinaria alla quale partecipano i cittadini in modo progressivo al crescere del loro reddito.

La maggior parte delle prestazioni dell’INPS sono di tipo assistenziale e sono economicamente sostenute da trasferimenti insufficienti dello Stato e abbondantemente integrate dai contributi che lavoratori e aziende pagano per sostenere la previdenza. Le stime sulla sostenibilità futura del sistema pensionistico vengono “affogate” nel calderone che include l’assistenza. Il risultato è che si presenta come insostenibile il sistema previdenziale, mentre la componente critica è quella assistenziale!

Di qui nasce il battage pubblicitario sulle pensioni d’oro (in un’audizione alla Camera del Deputati, il Commissario alla Spending Review Gutgeld ha affermato che le pensioni d’oro sono quelle superiori ai 2000-2500 euro lordi mensili!!!).

Un gruppo di pensionati sta agendo: https://www.facebook.com/pensionati.uniti?fref=gs&hc_ref=ARSyPNgW2HHQd2x-LuXKIOAUy50QAenWyfZa-rsvZYOF-1McW6c6VlthM9kyc84aXWw&dti=334901093612872&hc_location=group

Lorenzo Stevanato, già magistrato amministrativo, gestisce un’interessante pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/334901093612872/permalink/370881966681451/

Riporto di seguito il suo ultimo post del 30 novembre nel quale illustra una proposta di legge di iniziativa popolare per separare appunto previdenza da assistenza. Dopo le elezioni politiche le azioni si faranno battenti!

Eccolo!

“Parallelamente alla petizione, con cui si chiede che previdenza ed assistenza siano effettivamente separate, per le ovvie ragioni già esposte, si è pensato anche ad un progetto di legge di iniziativa popolare.
Potrebbe essere questo:

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE RECANTE “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER IL WELFARE ASSISTENZIALE”

Articolo unico
In attuazione dell’art. 38, comma 4, della Costituzione è istituita l’agenzia nazionale per il welfare assistenziale (ANWA), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il compito di assumere tutte le funzioni economiche assistenziali svolte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
In particolare l’ANWA ha il compito di:
a) erogare le prestazioni elencate dal comma 3 dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
b) pagare tutte le pensioni totalmente o parzialmente a carico della fiscalità generale;
c) in generale, erogare tutte le prestazioni economiche assistenziali in favore di cittadini non abbienti e/o bisognosi, previste dalla legge;
d) esprimere pareri ed avanzare proposte al Governo in materia di prestazioni assistenziali economiche;
e) svolgere l’attività di controllo dei requisiti che danno titolo alle anzidette prestazioni.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento dell’agenzia, in modo da realizzare il trasferimento ad essa del personale e delle strutture materiali che l’INPS destina alle funzioni elencate dall’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il direttore dell’agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione del welfare, anche estranei all’amministrazione.
Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, non rinnovabile.
L’agenzia si avvale di personale trasferito dall’INPS. La dotazione organica è fissata con il decreto indicato al precedente comma 3.
La dotazione finanziaria dell’agenzia è determinata dai trasferimenti disposti dallo Stato e fissati annualmente con la legge di bilancio, nonché dai contributi dei datori di lavoro relativamente alle pensioni assistite ed ai trattamenti di integrazione salariale.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino dei contenuti dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con conseguente abrogazione dell’art. 37 stesso, attenendosi al principio e criterio direttivo secondo cui la separazione di assistenza e previdenza sia completamente attuata ed all’INPS residui la sola funzione previdenziale, mentre all’ANWA sia attribuita interamente la funzione assistenziale.

Questa la relazione accompagnatoria:

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE RECANTE “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER IL WELFARE ASSISTENZIALE”

Con l’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stato introdotto il principio di separazione, nel bilancio dell’INPS, del sistema della previdenza da quello dell’assistenza, mediante l’istituzione di una gestione dei trattamenti assistenziali (GIAS) finanziato dalla fiscalità generale.
La GIAS ricomprende prestazioni esclusivamente assistenziali (come le pensioni di invalidità) ma anche prestazioni a carattere misto, cioè previdenziali coperte solo parzialmente dai contributi versati, come ad esempio le pensioni integrate al minimo.
L’esigenza della separazione nasceva e nasce dal fatto che entrambe le funzioni sono concentrate in un unico ente, l’INPS, il più grande istituto previdenziale europeo, che tuttavia ha nel suo bilancio anche una spesa assistenziale di oltre trenta miliardi di euro.
Il principio di separazione è certamente indispensabile per garantire trasparenza e chiarezza del bilancio ed evitare la confusione tra i due diversi sistemi.
In realtà, la commistione tra assistenza e previdenza non è stata affatto eliminata, nemmeno dopo l’introduzione dell’art. 37 della legge n. 88 del 1989.
Invero, nel bilancio dell’INPS continuano a circolare cifre poco chiare e, non di rado, le spese assistenziali sono contenute all’interno di voci previdenziali, e viceversa.
Ciò significa che i contributi che vengono versati per garantire in futuro i trattamenti pensionistici finiscono in quest’unico bilancio in cui L’INPS si destreggia per poter erogare anche le prestazioni assistenziali.
Da ciò deriva, inevitabilmente, l’assorbimento di risorse contributive nelle erogazioni assistenziali e sociali.
L’INPS, tuttavia, ha il precipuo compito di garantire che le prestazioni previdenziali siano corrisposte a coloro che hanno versato i relativi contributi confidando nella loro funzione assicurativa e che, quindi, tali contributi siano esclusivamente a ciò destinati; risulta invece del tutto improprio che tali contribuzioni finiscano per essere destinate anche a finanziare prestazioni assistenziali.
Le spese di carattere assistenziale (anche quando si tratti degli incrementi pensionistici non coperti dai contributi, come le integrazioni al minimo) vanno invece poste esclusivamente a carico della fiscalità generale, senza che si attinga ai contributi versati dagli aventi titolo alle prestazioni previdenziali.
Se così non fosse, il principio di uguaglianza fissato dall’art. 3 della Costituzione verrebbe violato, in quanto le prestazioni assistenziali graverebbero ingiustamente su una platea limitata di soggetti, e cioè di coloro che hanno versato e versano contributi per garantirsi il trattamento
previdenziale della vecchiaia.
Inoltre, un tale risultato si rivela altresì in contrasto con altri principi di rango costituzionale, come quello che il trattamento di quiescenza è configurabile quale retribuzione differita, secondo il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) nonché con il principio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.) (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010).
I trattamenti pensionistici rappresentano la “restituzione” assicurativa, sotto forma di assegno mensile, di contributi versati e via via incamerati dall’ente erogatore durante la vita lavorativa. A questa “restituzione” assicurativa il pensionato acquisisce un vero e proprio diritto che sarebbe violato se quei contributi venissero (come vengono) dirottati per finanziare anche le erogazioni assistenziali.
Il fenomeno è di entità niente affatto irrilevante.
Si pensi che circa 4 milioni di soggetti ricevono pensioni assistenziali (assegni sociali, di invalidità, etc.) e quasi 5 milioni di soggetti godono delle integrazioni al minimo e delle maggiorazioni sociali, per un totale di circa 9 milioni di beneficiari che rappresentano circa la metà di tutti i pensionati.
Nell’opacità del bilancio INPS onnicomprensivo queste pensioni finiscono per essere parzialmente “pagate” anche da coloro che hanno versato e versano i contributi assicurativi per la propria pensione e ciò, rendendo insostenibile il sistema, ne minaccia paradossalmente la corresponsione.
Questo purtroppo è ciò che avviene quando vi è commistione tra le due funzioni e tra le relative poste di bilancio.
Occorre dunque che le prestazioni di carattere assistenziale (come le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali e le pensioni di invalidità) non vengano mai confuse nella spesa pensionistica.
Vi è un’ulteriore decisiva ragione che dovrebbe spingere a realizzare la separazione.
Invero, la spesa effettiva per pensioni, al netto delle tasse e delle ingenti somme (oltre 30 miliardi di euro) della gestione assistenziale GIAS, è interamente coperta dalle entrate contributive, a dimostrazione che con le riforme previdenziali via via attuate, fino alla riforma Fornero, il sistema previdenziale italiano non è affatto in passivo ma è perfettamente sostenibile.
Il sistema pensionistico nel nostro Paese poteva definirsi “non sostenibile”, a causa dell’invecchiamento della popolazione e della la bassa età effettiva di uscita dal mercato del lavoro, prima delle riforme Dini e Fornero, ma non certo dopo tali riforme.
Ed infatti, la spesa pensionistica “pura” – detratta anche la tassazione che grava sulle pensioni – con la separazione dalla spesa assistenziale scenderebbe al 10% del PIL, in linea con quella degli altri Paesi comunitari.
Invece, nel confronto con gli altri Paesi europei l’Italia si posiziona, a causa dell’anzidetta commistione, agli ultimi posti delle classifiche OCSE ed Eurostat in tema di spesa pensionistica, con tutte le relative conseguenze negative in termini, non solo di immagine, ma anche di “attenzione” comunitaria alle dinamiche fuori controllo della spesa pubblica ed al bilancio dello Stato, già gravemente zavorrato dal debito pubblico.
Appare quindi opportuno che si proceda ad una riforma radicale della gestione assistenziale svolta dall’INPS.
Per ottenere ciò, è anzitutto necessario che tale funzione sia coerentemente sottratta all’INPS, il quale deve esclusivamente svolgere la funzione previdenziale assicurativa che per legge gli appartiene, e che le erogazioni assistenziali siano invece affidate ad un organismo diverso, convenientemente attrezzato ad occuparsene in maniera equa ed efficace.
La presente proposta di legge popolare è dunque intesa all’istituzione di un’agenzia, posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale saranno affidate le prestazioni attualmente elencate nell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e ss. mm.
Conseguentemente, l’agenzia avrà altresì funzioni consultive e propositive nonché di controllo circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che danno titolo, per i beneficiari, all’erogazione delle prestazioni economiche assistenziali.
Nello stesso tempo, la presente proposta di legge popolare prevede di conferire la delega legislativa al Governo affinché provveda al riordino delle varie voci della GIAS, in modo che i dati della spesa previdenziale e di quella assistenziale divengano certi e trasparenti, passaggio questo prioritario per qualsiasi intervento legislativo di riforma del sistema previdenziale che si voglia consapevolmente intraprendere.”